Art. 9.
(Personale di marketing).

      1. Non è consentita all'interno delle strutture sanitarie alcuna attività da parte del personale di marketing, eccetto che per contatti con pediatri e con nutrizionisti, unicamente per fini tecnico-scientifici e, comunque, conformemente a quanto disposto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500.
      2. È permessa la distribuzione di campioni di sostituti del latte materno, biberon e tettarelle a pediatri e a nutrizionisti esclusivamente per motivi di valutazione professionale o di ricerca a livello istituzionale. Tale materiale non deve essere consegnato a donne in gravidanza, a madri di lattanti o di bambini o a membri delle loro famiglie.
      3. I produttori, i distributori e gli importatori dei prodotti di cui all'articolo 1 devono fornire adeguata informazione a tutto il loro personale di marketing, incluse le agenzie di pubblicità contrattate, sulle disposizioni di cui alla presente legge.